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Cremazione
Il cittadino che vuole essere cremato alla propria morte, deve darne disposizione con testamento, oppure iscriversi alla So.Crem ( per info
0965.29993 - 368.7399916 ).
In mancanza della dispozione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in assenza, dai partenti più prossimi nello stesso grado.
La Cremazione è un “servizio pubblico a domanda individuale”, ex Decreto Ministero dell’Interno del 31 dicembre 1983, ribadito recentemente nel Decreto del Ministero dell’Interno del 1° luglio 2002 (G.U. n° 189 del 13 agosto 2002): pertanto anche i Comuni sprovvisti di impianto di cremazione sono legittimati a riconoscere parziali o totali rimborsi ai cittadini.
La tariffa ministeriale di cremazione attualmente è di € 497,88.
Nonostante la revoca della gratuità introdotta nel 2001, Il pagamento della tariffa di cremazione può essere effettuato direttamente dal parente del defunto o tramite la Impresa funebre che cura le esequie.
La Croce Italiana Triolo emette regolare fattura intestata al parente del defunto.
Per ottenere il rimborso dal comune di residenza del defunto il parente deve presentare la fattura del servizio di cremazione.
:: ESTRATTO DPR 285/90 ::
- Leggi e regolamenti -Estratto da: Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n.239 - 12.10.1990
- Serie generale
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA
Roma - Venerdì, 12 ottobre 1990
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 settembre 1990, N.285
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
Capo XVI
CREMAZIONE
:: Art. 78
1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.
:: Art. 79
1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del c.c. e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione di cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
:: Art. 80
1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
:: Art. 81
1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.I documenti richiesti sono:
1. certificato medico con firma autenticata dal coordinatore sanitario dell'ASL o dal Direttore Sanitario della struttura ove è avvenuto il decesso dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che il defunto non sia portatore di stimolatore cardiaco o apparecchiature similari;2. per chi era iscritto alla So.Crem la tessera d'iscrizione;
3. per i non iscritti alla So.Crem.:
o la disposizione testamentaria da cui risulti la volontà del defunto di essere cremato;
oppure la dichiarazione di volontà manifestata dal coniuge o da tutti i parenti più prossimi nello stesso grado.
Tale dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dagli interessati, muniti di documento d'identità valido, di fronte all'incaricato del Comune. E' altresì possibile far pervenire la dichiarazione all'ufficio del Comune tramite altra persona o inviarlo per posta o fax unitamente alla fotocopia leggibile del documento d'identità.
LEGGE 30 marzo 2001, n. 130
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
(G.U. n. 91, 19 aprile 2001, Serie Generale)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.(Oggetto)
1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.
Art. 2.(Modifiche all'articolo 411 del codice penale)
1. All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".
Art. 3.
(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:
a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
Art. 4. (Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: "almeno duecento metri dai centri abitati" sono inserite le seguenti: ", tranne il caso dei cimiteri di urne".
Art. 5.
(Tariffe per la cremazione)
1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.
Art. 6.
(Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.
Art. 7.
(Informazione ai cittadini)
1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.
Art. 8.
(Norme tecniche)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Imbalsamazione
Per la legge italiana, l'imbalsamazione completa è vietata, ma si possono comunque effettuare sulla Salma dei trattamenti che consentono la conservazione del cadavere per diversi mesi.
In Italia questi trattamenti vengono effettuati sopratutto sulle Salme dei cittadini stranieri in quanto consentono la riapertura del feretro una volta effettuato il rimpatrio.
Qui di seguito riportiamo testualmente l'articolo della Gazzetta Ufficiale riguardo l'imbalsamazione:
art. 46 Gazzetta Ufficiale n.° 239 del 12 ottobre 1990
1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di :
a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
* COSA FARE IN CASO DI DECESSO
L'ACCERTAMENTO
Quando il decesso avviene nell'abitazione del defunto, l'accertamento del decesso è fatto dal medico curante il quale, individuata l'origine, ne denuncia la causa al Sindaco.
LA DICHIARAZIONE DI MORTE
La dichiarazione di morte deve essere fatta, entro 24 ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso. Tale dichiarazione compete ad uno dei congiunti del defunto o a persona con questi convivente oppure ad un loro delegato.
LA SORVEGLIANZA DEL CADAVERE Allo scopo cautelativo di non impedire possibili manifestazioni di vita, il seppellimento delle salme deve essere preceduto da un periodo di osservazione, che nei casi normali è di 24 ore. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano sospetti di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta sino a 48 ore.
L'accertamento effettivo della morte compete al medico necroscopo in veste di pubblico ufficiale. Tale visita necroscopica deve essere effettuata dopo 15 ore dal decesso ed entro 30 ore.
IL TRASPORTO DELLA SALMA
Il trasferimento della salma dal luogo in cui è avvenuto il decesso a quello nel quale avrà definitiva dimora è regolato da una normativa ben precisa e richiede l'autorizzazione del Sindaco.
LA DESTINAZIONE FINALE
Riguardo la sepoltura è opportuno innanzitutto sapere che ogni Comune ha un proprio Cimitero dove ricevere:
le salme di persone decedute sul proprio territorio, anche se residenti in altre località;
le salme di coloro che, pur residenti nel Comune, sono morti altrove;
le salme degli aventi diritto al seppellimento in cappella o loculo privato esistente all'interno del Cimitero.
SCEGLIERE L'IMPRESA FUNEBRE
É già molto triste dover salutare per sempre una persona cara. Purtroppo a volte capita anche che qualcuno, con pochi scrupoli, approfitti di questi momenti di dolore e di sconforto.
Ricordando che in ogni luogo e circostanza la scelta dell'impresa di onoranze funebri è prerogativa dei familiari del defunto e che non è mai conveniente affidarsi al primo venuto per la soluzione di tutti i problemi pratici legati a un decesso, consigliamo a quanti dovessero trovarsi nella situazione di dover scegliere un'impresa funebre di:
diffidare delle imprese funebri segnalate da sconosciuti o che si presentano all'abitazione o al luogo del decesso non richiesti;
rivolgersi direttamente alla impresa di vostra fiducia e richiedere un preventivo dei servizi offerti;
verificare le strutture e la professionalità degli operatori dell'impresa contattata. Sono un primo segnale della serietà necessaria;
al termine delle prestazioni richiedete la ricevuta fiscale o fattura fiscale con l'intero importo del servizio, essendo parzialmente detraibile dalla denuncia dei redditi.
Attenzione, le spese relative ad un servizio funebre sono esenti da I.V.A.
Le varie tipologie di Sepoltura
Le salme possono essere inumate nella nuda terra, o tumulate in loculi, tombe o cappelle, oppure cremate. Inumazione e tumulazione sono sistemi di sepoltura previsti dal regolamento di polizia Mortuaria e comunemente adottati nel nostro paese. Tuttavia, da un certo tempo a questa parte, per far fronte alla carenza di aree cimiteriali, oltre che per scelte personali, nei grandi centri si va sempre più diffondendo la cremazione. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione sono regolate da norme specifiche tecnico-sanitarie per la salvaguardia dell'igiene pubblica e della contaminazione ambientale.
L'INUMAZIONE... di un cadavere in "terra" è finalizzata a rendere più rapida possibile la trasformazione delle materie organiche in sali minerali. Per facilitare il processo, il cadavere viene collocato in una bara di legno leggero, facilmente decomponibile. Il periodo di mineralizzazione del cadavere avviene normalmente nell'arco di dieci anni. L'inumazione dei cadaveri in aree "comuni" dei Cimiteri, a tale scopo obbligatoriamente predisposte, è gratuita.
LA TUMULAZIONE... del cadavere in loculo, in tomba o in cappella privata, di contro, è finalizzata a conservare più a lungo le spoglie mortali e la sepoltura stessa. A tale scopo la salma deve essere racchiusa in una duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed ermeticamente sigillata. Il periodo di conservazione di un cadavere in un loculo, in una tomba o in una cappella varia a seconda del tipo di concessione ottenuta dal Comune. La concessione in uso dei loculi e delle altre sepolture private è a pagamento secondo una tariffa fissata dall'autorità comunale, così pure come il periodo di concessione.
LA CREMAZIONE... di un cadavere prevede l'incenerimento dello stesso per mezzo di combustione e la raccolta delle ceneri in un'apposita urna. Le urne contenenti le ceneri non possono essere custodite dai familiari del defunto presso il loro domicilio, ma devono essere accolte in un apposito edificio predisposto all'interno del cimitero o in sepoltura o in cappelle funerarie private. La dispersione delle ceneri è consentita solamente nel cinerario comune del cimitero dove le ceneri verranno conservate in perpetuo e in forma collettiva. La cremazione, come l'inumazione in campi comuni, è servizio pubblico gratuito. Deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto da tutti i parenti più prossimi dello stesso grado. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti a società di cremazione, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.
La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente della società di cremazione.Copyright © 1998-2007 croceitaliana.it/com inc. Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione, anche parziale del sito.
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